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PRELIEVO ACQUE SOTTERRANEE A MEZZO POZZO
A) CLASSIFICAZIONE
DELLE ACQUE
B) AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE
B1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO :
- R.D. 523/04
- R.D. 1775/1933
- L. 464/84
- L.R. n. 62/85
- D.Lgs. n. 253/93
- L. 36/94
- L. 290 / 99
B2) Ente competente al rilascio dell'autorizzazione
all'escavazione :
REGIONE LOMBARDIA
Uffici provinciali del GENIO CIVILE competenti per territorio; per Milano e
provincia:
Servizi Opere di Interesse Locale - Ufficio Acque e Bonifica
con sede in Via Fara,26 - Milano
La domanda di AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE si compone di:
- n. 1 domanda di escavazione pozzo originale in bollo (ved. Allegato)
- n. 4 copie
- Progetto Esecutivo e Relazione Idrogeologica in 5 copie ( di cui 1 con bollo )
- Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune
B3) L'ITER AUTORIZZATIVO prevede:
- l'acquisizione dei pareri di:
Distretto Minerario di Milano;
A.S.L. competente per territorio;
Amministrazione comunale;
- pubblicazione della richiesta all'albo pretorio del comune interessato per
almeno 15 giorni;
- la visita d'istruttoria a cura di un funzionario regionale;
- raccolta eventuali opposizioni;
- l'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del d.lgs. 490/94;
(vedi Tabella Escavazione di pozzi allegata)
La validità dell' autorizzazione è di 12 mesi entro i quali
bisogna procedere alla realizzazione del pozzo.
C) CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE
La DERIVAZIONE e l'UTILIZZAZIONE di acqua è soggetta a CONCESSIONE
La DERIVAZIONE è soggetta a canone il cui importo è definito,sulla base degli
usi,all'art. 18 della legge 36/94.
L'utilizzo dell'acqua per pompe di calore, non contemplato specificatamente
dalla legge rientra tra gli "USI NON PREVISTI" per i quali il canone
ammonta a
L. 1.500.000 per 1 modulo; il canone minimo è di L. 180.000 , come previsto dal
D.M. 20/07/90.
C1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
-R.D. 1775/1933
- D.P.R. n. 616 / 77
- D.Lgs. n.275/93
- L. 36/94
- L. 37/94
- D.P.C.M. 4 marzo 1996
-D.Lgs. n. 112/98
- L.R. n. 21 / 98
- D.Lgs. n. 152 / 99
- Deliberazione 24/03/98
C2) Ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla
derivazione per le piccole derivazioni ( < 100 l/s ) :
REGIONE LOMBARDIA
Ente competente per le grandi derivazioni:
Ministero dei LL.PP. - Provveditorato regionale alle OO.PP.
La domanda di concessione alla derivazione (da richiedersi
secondo le modalità e con la documentazione prescritta dalla normativa
regionale) si compone di:
-n. 1 domanda originale con bollo ( ved. Allegato )
-n. 4 copie
-n. 5 copie ( di cui 1 in bollo ) del progetto con firma di tecnico abilitato
C3) L'ITER AUTORIZZATIVO prevede:
- l'acquisizione dei seguenti pareri:
Magistrato per il Po
Autorità di bacino del fiume Po
- la visita d'istruttoria del funzionario regionale;
- acquisizione benestare del Ministero delle Finanze;
- la pubblicazione sul F.A.L.;
- predisposizione, repertoriazione, registrazione del disciplinare e invio
all'intendenza di finanza.
( vedi Tabella Derivazione di acque sotterranee allegata )
ALLA REGIONE LOMBARDIA
SERVIZIO OPERE DI INTERESSE LOCALE
UFFICIO ACQUE E BONIFICA
VIA FARA, 26
20124 MILANO
Oggetto:Domanda di escavazione di n. (o ricerca di acque
sotterranee) in comune di per
uso della portata di l/s Il/La sottoscritto/a
C.F./P.IVA n. con sede in via
C H I E D E
ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933
l'autorizzazione all'escavazione di n. pozzo/i dalla
profondità di m e portata di mod. ( 1/S ) nel
territorio del comune di
località su terreno di sua
proprietà (o di proprietà di ... distinto in catasto al
fq. mapp. per uso ........
(industriale - irriquo - igienico-sanitario - potabile - antincendio -
zootecnico -ittiogenico - altro).
Si allegano 5 copie di cui una in bollo, progetto esecutivo
consistente nella relazione tecnica ed idrogeologica con disegni a firma del
tecnico abilitato.
Distinti saluti.
Milano li
LA DITTA RICHIEDENTE
- Domanda: 1 originale in bollo + 4 copie
- Progetto esecutivo e Relazione Idrogeologica: 1originale in bollo + 4 copie.
- Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune.
CONTENUTI DELLA RELAZIONE TIPO DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
Di AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE Dl POZZI E ALLA DOMANDA Dl CONCESSIONE Dl
DERIVAZIONE Dl ACQUE PUBBLICHE
DGR 22502 del 13/5/1992 - Dírettive ai Servizi Provinciali del Genio Civile per
l'esercizio delle deleghe in rnateria di autorizzazioni alla ricerca e di
concessioni delle acque pubbliche sotterranee
1 - RELAZIONE GENERALE
A) Premessa
Nella premessa verranno indicati i motivi per cui è stato progettato il pozzo.
Verranno inoltre sintetizzati i principali dati di progetto, la localizzazione
delle opere, ecc.
B) Utilizzazione e destinazione delle acque estratte (Tavola 7)
Verranno evidenziati:
- l'attività dell'azienda, il fabbisogno quantitativo e qualitativo di acqua,
cicli e tipo di produzione e/o tipo di coltura con relativi tipi di consumi e
metodi di irrigazione, eventuale n. capi di bestiame;
- l'attuale disponibilità di risorse idriche;
- gli impianti di riciclo e di trattamento delle acque in atto o previsti e
relativi tempi di attuazione;
- le caratteristiche delle acque scaricate e loro recapito;
- analisi delle disponibilità idriche superficiali altemative all'emungimento
richiesto e relative valutazioni tecnico-economiche.
2 - RELAZIONE GEOLOGICA (ex D.M. 11.3.1988)
A) Lineamenti geomorfologici, geologici e d'uso del suolo
L'ubicazione del pozzo e gli eventuali elementi geomorfologi, geologici e
idrografici di particolare interesse potranno essere rappresentati su uno
stralcio della Carta Tecnica Regionale (Tavola 1).
Saranno inoltre descritti i processi geomorfologici ed eventuali dissesti in
atto o potenziali che possano interessare l'opera in progetto; saranno inoltre
evidenziati gli elementi fondamentali di utilizzo dei suoli.
Verrà identificato l'inquadramento geologico descrivendo a grandi linee i
caratteri geostrutturali generali dell'area, le formazioni e i litotipi sia
affioranti che presenti fino alle profondità interessate dal pozzo. Gli
elementi geolitologici saranno riportati su un'apposita carta (Tavola 2).
B) Caratteristiche idrogeologiche e piezometria
Dovrà essere descritta, con riferimento a stratigrafie di pozzi esistenti
nell'area, la geometria degli acquiferi presenti fino alla profondità
interessata dal pozzo in progetto, indicando le caratteristiche delle singole
falde individuate (permeabilità per porosità o fessurazione, falda libera,
falde confinate), i loro rapporti e il regime di alimentazione.
La geometria degli acquiferi sarà opportunamente illustrata
mediante una o più sezioni idrogeologiche ottenute con la correlazione tra le
stratigrafie dei pozzi più vicini all'area interessata (Tavola 3, 4).
Sulla base di un numero suffficiente di misure piezometriche, effettuate nei
pozzi esistenti in un intorno dell'area oggetto dell'intervento, dovrà essere
ricostruita la superficie piezometrica (Tavola 5).
In relazione alla disponibilità di dati e all'entità del prelievo rapportato
alle caratteristiche della falda,
verrà indicato l'andamento delle oscillazioni della superficie piezometrica nel
tempo.
C) Vulnerabilità degli acquiferi
Facendo riferimento alla ricostruzione della geometria del sottosuolo e alle
caratteristiche dei singoli acquiferi individuati, si dovrà valutare il grado
di protezione naturale degli stessi dalle possibili infiltrazioni di sostanze
inquinanti provenienti dalla superficie o da acquiferi soprastanti.
D) Qualità delle acque sotterranee
Dovranno essere raccolti, allegati e commentati i risultati di analisi chimiche
su campioni d'acqua prelevati dal pozzo (da pozzi esistenti nelle vicinanze
dell'area di ubicazione dell'opera in progetto in caso di aut. allo scavo).
ELAB0RATI GRAFICI
TAV. 1 - Corografia scala 1:25.000
Sulla Carta Tecnica Regionale a scala 1:25.000, o su uno stralcio di essa,
dovrà essere indicata l'ubicazione del pozzo in progetto, oltre ad evidenziare
eventuali elementi di interesse territoriale, quali l'idrografia superficiale,
le aree urbanizzate o l'uso del suolo, cave e discariche, i pozzi esistenti,
ecc.
TAV. 2 - Carta litologica
Le formazioni geolitologiche affioranti e i principali elementi geostrutturali e
geomorfologici saranno riportati su un'apposita carta, anche schematica, ad una
scala da valutare in relazione con le caratteristiche del territorio interessato
dal progetto.
TAV. 3 - Sezione idrogeologica
La rappresentazione grafica della geologia potrà essere integrata da una o più
sezioni geologiche interpretativi, dove la complessità della situazione
richieda maggiori dettagli.
In ogni caso comunque dovrà essere realizzata almeno una sezione idrogeologica
ottenuta con la correlazione dei dati stratigrafici dei pozzi esistenti nel
territorio in esame, o da bibliografia. Le tracce di dette sezioni dovranno
essere riportate nella Tav. n. 2.
In tali sezioni saranno correlate a grandi linee le unita litologiche di
interesse per la realizzazione del pozzo, distinguendo eventuali litozone ben
caratterizzate, e sarà indicata la profondità della superficie piezometrica.
TAV. 4 - Stratigrafia dei pozzi
Le stratigrafie dei pozzi utilizzate per la realizzazione delle Sezioni
Idrogeologiche ed in caso di domanda di concessione, la stratigrafia del
relativo pozzo.
TAV. 5 - Carta delle isopieze
Su una carta a scala 1:10.000 verranno riportate le curve isopiezometriche
riferite al livello del mare,ottenute mediante interpolazione delle misure
effettuate sui singoli pozzi.
TAV. 6 - Stralcio della Planimetria catastale
Su uno stralcio della Planimetria catastale a scala 1:2.000 sarà riportata
l'ubicazione esatta del pozzo.
TAV. 7 - Ciclo dell'acqua
Su una planimetria in scala 1:2000/1:500 dovrà essere riportato:
- ubicazione dei pozzi aziendali esistenti
- percorso delle acque dal punto di prelievo all'utilizzo
- ubicazione dei punti di scarico
- recapito scarichi
- ubicazione nuovo pozzo e previsione della rete di distribuzione
- eventuali stoccaggi (serbatoi)
3 - CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE DEL POZZO
Dovranno essere descritti i principali elementi del progetto di costruzione del
pozzo con relativa documentazione grafica, e cioè:
- Ubicazione (foglio, mappale, coordinate geografiche rilevabili dalla CTR
1:10000) e anno di costruzione
- Profondità
- Portata
- Metodo di escavazione, con specifica del tipo di fluido utilizzato in caso di
tecniche a circolazione
- Diametri di perforazione con specifica delle profondità di riduzione dei
diametri
- Tubazioni definitive: spessore e materiali (zincate, bitumate ecc.)
- Filtri: posizione (m da p.c.), tipologia e luce prevista
- Dreno: natura petrografica e definizione granulometrica in rapporto a luce dei
filtri e granulometria dell'acquifero
- Cementazioni: posizione, materiale adottato, finalità e modalità di messa in
opera
- Prova di collaudo: esecuzione di prova di portata a "gradini"
(almeno 4) e determinazione della curva caratteristica del pozzo (portata
critica)
- Caratteristiche delle pompe installate (casa costruttrice, tipo, potenza,
profondità di installazione, prevalenza di esercizio, portata di esercizio,
come da schede fornite dalla ditta costruttrice da allegare).
- Accessori idraulici e strumentazione di controllo
- Cameretta avanpozzo
- CLASSIFICAZIONE
DELLE ACQUE
Dalla Delibera 4/02/1977
Allegato I
Cap. I -
.per "corpo idrico" deve intendersi "qualsiasi massa
d'acqua che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie
caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche, biologiche, e sia, o possa
essere, suscettibile di uno o più impieghi.
A tale riguardo le acque che debbono essere protette dai danni derivanti da una
degradazione della qualità, possono configurarsi in quelle relative ai seguenti
impieghi, peraltro non necessariamente limitativi:
1) utilizzazione a scopo potabile;
2) utilizzazione per usi agricoli;
3) utilizzazione per usi industriali;
4) mantenimento della vita acquatica;
5) attività ricreativa;
6) navigazione.
Ciò ha portato, come logica conseguenza, a individuare in modo più realistico
i "corpi idrici", allo scopo di poter eseguire - sulla base delle
metodologie che verranno successivamente indicate - i rilevamenti di cui sopra.
Essi sono così distinti:
a) laghi e serbatoio;
b) corsi d'acqua naturali e artificiali;
c) acque di transizione;
d) acque costiere;
e) falde acquifere sotterranee
Allegato 2
1.1. Caratteristiche generali delle utilizzazioni.
L'utilizzazione razionale delle risorse idriche per le varie finalità comporta
il prelevamento di appropriati quantitativi di acqua strettamente legati alle
tipologie degli usi (irriguo, industriale e civile) all'entità ed al livello
tecnologico delle strutture di utilizzo, tenuto conto dell'entità e della
qualità delle risorse già utilizzate e di quelle disponibili. Tale
quantitativo viene definito come prelievo e viene generalmente espresso in
termini volumetrici in un determinato tempo di riferimento.
Nel caso in cui, nell'ambito di un complesso industriale, venga attuato un
riciclo parziale o totale dell'acqua, è necessario indicare distintamente sia
il quantitativo prelevato, che quello effettivamente utilizzato.
Questi elementi possono fornire valutazioni diversamente efficaci sulla
produttività dell'acqua e facilitano quindi la formulazione di parametri utili
per la pianificazione.
Nel caso di attività agricole, il prelievo va riferito agli specifici impieghi
aziendali (quali l'irrigazione e lo zootecnia) in ragione della struttura degli
impianti della singola azienda. Nel caso di un servizio di acquedotto, il
prelievo va riferito alla popolazione servita, presente o futura, tenendo conto
anche di valori stagionali e di punta.
Associato al prelievo è lo scarico, ovvero il quantitativo di acqua restituito
ai corpi idrici dopo l'uso: è questo il quantitativo che interessa più da
vicino la protezione dei corpi idrici contro l'inquinamento. Anche lo scarico
viene misurato in volumi per determinate unità di tempo. La differenza tra
prelievo e scarico costituisce il consumo (non ritorno) cioè il quantitativo
d'acqua che viene disperso, o trasformato e fissato nel prodotto finale, oppure
ancora, come nel caso di un servizio d'acquedotto, consumato per le vitali
necessità delle popolazioni interessate. È evidente come il consumo
rappresenti una riduzione diretta della risorsa e vada quindi contenuto nei
limiti del possibile. 1.2. Caratteristiche e raccomandazioni per i prelievi. I
prelievi per i vari usi vengono effettuati generalmente: a) da sorgenti; b) da
falde sotterranee, freatiche ed artesiane, attraverso pozzi o gallerie
filtranti; c) da acque superficiali, quali laghi o fiumi, in questo ultimo caso
con il ricorso o meno a serbatoi artificiali.
Per quanto riguarda il prelievo da sorgenti va notato che si tratta di una
sottrazione attuata all'origine del corpo idrico, il quale può quindi risultare
privo di acqua o con scarsa portata per qualche periodo dell'anno, con
conseguente riduzione delle capacità di diluire scarichi eventualmente ubicati
più a valle. Occorre infatti ricordare la necessità, di tutti i corsi d'acqua
interessati da attività produttive in genere, particolarmente dell'uso irriguo,
di mantenere una conveniente portata per assicurare una efficace autodepurazione.
Il prelievo da falde deve essere attuato in maniera da assicurare un equilibrio
con la ricarica naturale dello acquifero, tenendo presente che detto prelievo va
considerato in base alla dinamica del comportamento delle falde stesse le quali
costituiscono un vero e proprio serbatoio.
L'equilibrio è valutabile in seguito alla stabilità dei livelli piezometrici,
da controllarsi opportunamente in tutta la zona interessata dall'attingimento
per un lungo intervallo di tempo.
Nella determinazione della portata da prelevare deve essere attentamente
prevista l'entità dell'abbassamento dei livelli freatici od artesiani, evitando
che esso favorisca il richiamo (ed il conseguente ingresso in falda) di acque
aventi caratteristiche qualitative non accettabili non solo ai fini potabili, ma
anche ai fini di altre utilizzazioni. Nel caso di falde acquifere situate in
zone costiere è necessario che tale abbassamento sia contenuto, in modo da non
provocare eccessivi squilibri idrostatici sulla disposizione delle falde a vario
contenuto salino, e ciò per evitare il rimescolamento e prevenire l'intrusione
di acqua salata nell'acqua dolce.
Per quanto concerne il prelievo da acque superficiali, si dovrà innanzitutto
accertare la presenza di scarichi a monte dell'opera di presa e stabilirne le
modalità di funzionamento. In genere il prelievo diretto da fiumi non regolati
dovrebbe realizzarsi con portate modeste rispetto a quelle naturali negli alvei,
e così pure i volumi attinti dai laghi naturali dovrebbero essere modesta cosa
rispetto a quelli propri del corpo idrico; ciò non dovrebbe quindi destare
alcuna preoccupazione per eventuali effetti nocivi dovuti ad un depauperamento
delle condizioni originali del corpo idrico stesso.
Diverso è il caso di un prelievo attuato in un serbatoio artificiale, costruito
espressamente per l'uso in questione o per più usi congiunti. La costruzione
del serbatoio determina un notevole cambiamento degli aspetti qualitativi
originali del corso d'acqua, che, unito alle modifiche sulle portate naturali,
può essere determinante ai fini dello sversamento di scarichi in tutto lo
alveo, a monte ed a valle della sezione di sbarramento
Gli aspetti sopra indicati vanno tenuti in debito conto sia durante la
progettazione di nuove opere di prelievo, che durante la stesura dei programmi
di funzionamento di opere già esistenti
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
1)Dal R.D. n. 523 ( 25 luglio 1904 ):
Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali
1. Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione
sui relativi lavori.
(giurisprudenza)
2. Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere,
anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale
sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col
buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello
delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici
sovra le dette acque esistenti;
.
..
Sezione I - Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche
3. Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque
pubbliche, ecluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle
comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie.
.
Sezione VI - Opere idrauliche della quinta categoria
10. Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla
difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di
un corso d'acqua e contro le frane.
..
home
2)Dal R.D. n. 1775 del 1933 :
TITOLO I- Norme sulle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche
CAPO I - Concessioni e riconoscimenti di utenze.
1. Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se
artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate,le
quali,considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del
rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale
appartengono,abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale
interesse.
.
2.Possono derivare e utilizzare acqua pubblica: a) coloro che posseggono un
titolo legittimo; b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla
pubblicazione della L. 10 agosto 1884 n. 2644 (2), hanno derivato e utilizzato
acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice
effettivamente utilizzata durante il trentennio; c) coloro che ne ottengono
regolare concessione, a norma della presente legge. Nei territori annessi al
Regno in dipendenza delle LL. 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n.
1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che
lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi reggenti prima
dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.
3.Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo
comma dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento
all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui
l'acqua è inscritta. Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle
LL. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644 (3), e leggi
successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza. Sulla
domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di
piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con
decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile alla cui
circoscrizione appartengono le opere di presa. Negli altri casi si provvede con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al ministero dei lavori
pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore. Entro sessanta giorni
dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato può ricorrere
ai tribunali delle acque pubbliche (4).
5.In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze
il catasto delle utenze di acqua pubblica. Per la formazione del catasto tutti
gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze. La
dichiarazione deve indicare: a) i luoghi in cui trovansi la presa e la
restituzione; b) l'uso a cui serve l'acqua; c) la quantità dell'acqua
utilizzata; d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale
prodotta; e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di
derivazione.
..
6. 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole
derivazioni. 2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i
seguenti limiti: a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media
annua kW 3.000; b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; c) per
irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una
superficie superiore ai 500 ettari; d) per bonificazione per colmata: litri 5000
al minuto secondo; e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad
usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al
minuto secondo; f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo; g) per
costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo
di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo. 3. Quando la
derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente
allo scopo predominante.
.
7. Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di
massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione,
derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al
Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui
circoscrizione appartengono le opere di presa. Le domande di cui al comma 1,
relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla
autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di
quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo
delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio
idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il
proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della
utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della
approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio
idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta
alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole (6/a). Ogni
richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari
ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire
cinquanta (7). Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto
entrate dello Stato. L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della
domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui
territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque. Nell'avviso
sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta
derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione
ed uso della derivazione. L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale
del Regno. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle
acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito
sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria. Se il ministro
ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al
buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo
decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.
(6/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, riportato al n.
A/XXX. (7) L'art. 3, L. 21 dicembre 1961, n. 1501, riportata al n. B/III, ha
stabilito che il contributo del quarantesimo del canone non possa essere
inferiore a L. 10.000
L'Ufficio del Genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di
presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale
possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione
dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità
caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale
utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura
ed attendibilità delle opposizioni. Alla visita di istruttoria, per domande di
grande derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono
invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio
idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le
opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a
verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle
comunicazioni (10) quando questo vi possa essere interessato.
19. La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.
Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere
indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione
che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi. 20. Le
utenze non possono essere cedute, in in tutto in in parte, senza il nulla
osta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero delle finanze, e il
cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando
abbia prodotto l'atto traslativo. La richiesta di nulla osta deve essere
accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla
indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.
21.
le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata
di anni trenta (15/a).
(15/a) Comma così modificato prima dall'art. 6, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275,
riportato al n. A/XXX, e poi dall'art. 29, L. 5 gennaio 1994, n. 36, riportata
al n. A/XXXI.
35. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone,
secondo le norme seguenti: per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di
acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o
residui d'acque, annue lire duecento; se con obbligo di restituire le colature o
residui di acqua, annue lire cento; per l'irrigazione di terreni con derivazione
non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire
due; per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici. La
forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due
peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore. Il canone è
regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno. In
nessun caso il canone è inferiore a lire dodici (27).
(27) Con D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24, riportato al n. B/I, i canoni di
utenza sono stati decuplicati e con L. 21 gennaio 1949, n. 8, ulteriormente
quadruplicati. Con L. 18 ottobre 1942, n. 1426 (riportata in nota all'art. 6),
è stata sostituita la misura di potenza in cavalli dinamici con quella in
chilowatt. Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, riportato alla
voce Bollo (Imposta di), l'art. 1, D.M. 20 luglio 1990, riportato al n. B/V, e
l'art. 18, L. 5 gennaio 1994, n. 36, riportata al n. A/XXXI.
TITOLO II - Disposizioni speciali sulle acque sotterranee
92. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee,
escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi
speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili
le norme del titolo I della presente legge
95. Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei
comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee
o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione
all'ufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima
dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire. L'ufficio del
Genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui
devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a
conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune
nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente
interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.
Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito l'ufficio
distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano
opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico
interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato
può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente
sentito il Consiglio superiore. Parimenti il Ministro stesso provvede sulla
domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni. Il provvedimento di
autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la
cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondersi
anticipatamente al proprietario del suolo. Sulle contestazioni per la misura di
tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità
giudiziaria.
96. Qualora l'ufficio del Genio civile riconosca inammissibile una domanda
perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi
generali, ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al Ministro dei lavori
pubblici che può senz'altro respingerla.
3) Dal D.P.R. n. 616 ( 24/07/77 )
90. Acque. - Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione
delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal
successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito
della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in
conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la
disciplina dell'economia idrica. In particolare sono delegate le funzioni
concernenti: a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale
degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare
esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione
delle risorse stesse; b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli
impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi
dell'art. 2, lett. b), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; c) l'imposizione e la
determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte,
nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla
produzione o al consumo; d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle
acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema
idrico del sottosuolo; e) la polizia delle acque. Nelle materie precedenti le
regioni possono emanare, a far tempo dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art.
117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari
condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque
pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per
l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati
nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la
destinazione della concessione della produzione di energia elettrica.
91. Competenze dello Stato. - Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni
concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione
delle risorse idriche, le funzioni concernenti: 1) la dichiarazione di
pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o
catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o
catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla
dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate;
2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche
sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio
delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si
provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque; 3) il censimento
nazionale dei corpi idrici; 4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le
modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa
distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali
funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate a tener conto delle
esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il
raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni
trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da
una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze
prospettate; 5) la individuazione di bacini idrografici a carattere
interregionale, sentite le regioni interessate; 6) l'utilizzazione di risorse
idriche per la produzione di energia elettrica (3/e).
(3/e) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 260 (Gazz.
Uff. 19 giugno 1991, n. 24 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 91, n. 6, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo stato le
funzioni amministrative concernenti le "piccole derivazioni di acque
pubbliche
home
4) Dalla L. n. 464 (4/08/84):
Art. 1
Obblighi di informazione nei confronti del servizio geologico
Chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini, a
mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi,
perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria
civile, al disotto di trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di
gallerie suborizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri,
deve darne comunicazione al Servizio geologico della Direzione generale delle
miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
trenta giorni dall'inizio degli studi e delle indagini, indicando su apposite
mappe la localizzazione degli studi e delle indagini programmati e deve fare
pervenire al Servizio geologico, entro trenta giorni dall'ultimazione degli
studi e delle indagini, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa
documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può modificare con
proprio decreto, sentito il Comitato geologico, i limiti delle dimensioni
indicate nel primo comma.
Art. 2
Poteri del servizio geologico
Il Servizio geologico può eseguire gli opportuni sopralluoghi per avere diretta
cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel corso dell'esecuzione degli
studi e delle indagini di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge e
richiedere la documentazione relativa a scavi, pozzi, perforazioni e gallerie di
dimensioni inferiori a quelle indicate nel primo comma dello stesso art. 1.
.
5) Dalla L.R. n. 62 ( 27/05/85) :
34. Chiusura dei pozzi di emungimento.
1. I pozzi privati di emungimento di acque sotterranee devono essere chiusi
entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione del loro
utilizzo.
2. Entro il termine perentorio di sei mesi da tale data, i titolari devono
comunicare l'avvenuta cessazione ai servizi provinciali del Genio Civile che
determinano i criteri e le modalità tecniche per lo smantellamento e la messa
in sicurezza.
3. Per i pozzi esistenti che non erano più utilizzati alla data del 27
settembre 1984 i termini di cui ai precedenti commi decorrono da quest'ultima
data.
4. Qualora sussistano pericoli di inquinamento della falda il Sindaco può
prescrivere con ordinanza l'abbreviazione dei termini di chiusura.
5. In caso di inosservanza dei termini e delle modalità di chiusura dei pozzi
il Sindaco prescrive un nuovo termine di esecuzione non superiore a due mesi,
decorso il quale dispone con ordinanza la esecuzione delle opere necessarie in
danno dell'interessato.
35. Controllo dei pozzi.
1. Con la deliberazione della Giunta regionale cui al successivo art. 37 vengono
individuate le categorie di pozzi privati per uso non potabile attingenti alla
falda sotterranea le cui acque devono essere assoggettate a controllo
qualitativo con periodicità almeno annuale a cura e spese dei proprietari.
2. Gli accertamenti di cui al precedente primo comma devono essere richiesti ai
presidi multizonali di igiene e prevenzione e, in caso di loro impossibilità ad
accogliere la richiesta, dichiarata dai rispettivi enti responsabili dei servizi
di zona, possono essere effettuati presso i laboratori di cui al secondo comma
del precedente art. 30.
1. In caso di inosservanza dei termini di cui al primo comma, il Sindaco
prescrive un nuovo termine, non superiore a due mesi, per l'esecuzione dei
controlli, decorso il quale ne dispone con ordinanza l'esecuzione in danno
dell'interessato.
6)Dal D. Lgs. n. 275 (12 luglio 1993 ):
.
10.Pozzi. - 1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché
non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla
regione o provincia autonoma nonchè alla provincia competente per territorio,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo (13/a). A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli
adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (14). La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli
previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è
comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga
definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (15). 2
.......................................................(16). (13/a) Termine
differito al 30 giugno 1995 dall'art. 14, D.L. 8 agosto 1994, n. 507, riportato
al n. A/XXXIII. (14) Riportato al n. A/III. (15) Riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. (16) Modifica l'art. 106, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
12. Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessione di
derivazioni d'acque pubbliche.
[1. Gli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque
pubbliche sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. La
maggiorazione rispetto agli importi vigenti alla data di entrata in vigore della
legge 23 dicembre 1992, n. 498 (17), è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio
1994, in misura pari: a) per produzione di forza motrice, al 25 per cento per kW
nominale di concessione. Il canone è calcolato sulla media della potenza
nominale disponibile nell'anno; b) per uso potabile, al 30 per cento per ogni
modulo; c) per usi irrigui, al 10 per cento per ogni modulo o per ettaro se si
tratta di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata; d) per
bonifica per colmata, al 10 per cento per ogni modulo; e) per usi industriali,
come indicati dall'art. 1, del 30 per cento per ogni modulo; f) per usi
ittiogenici, al 30 per cento per ogni modulo. 2. Gli aumenti di cui al comma 1
non si applicano ai sovracanoni o alle diverse tassazioni o ad altri oneri che
rimangono determinati da leggi diverse. 3. Le percentuali di maggiorazione di
cui al comma 1 si applicano anche agli importi minimi annui dei canoni fissati
per ciascun uso. 4. Le maggiorazioni dei canoni di cui al comma 1 non si
applicano a condizione che siano adottate le migliori tecnologie di risparmio o
di riuso o di riciclo totale o parziale delle acque prelevate. Per gli usi di
cui alle lettere b), e) e f) del comma 1 il canone è ridotto fino alla metà in
funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative dell'acqua restituita,
confrontate con quelle dell'acqua prelevata. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste,
sono fissati i criteri e le modalità per l'esonero dalla applicazione delle
quote di maggiorazione e per la determinazione delle riduzioni, tenendo anche
conto delle tipologie degli inquinanti e delle caratteristiche dei cicli
produttivi. 5. Le agevolazioni di cui al comma 4, non cumulabili fra di loro,
sono applicate alle singole concessioni, sulla base degli indirizzi e dei
criteri generali fissati dalle autorità di bacino che, a tal fine, tengono
conto della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica e
della relativa disponibilità nel bacino idrografico. 6. Le riduzioni di cui al
comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, ai provvedimenti di
rilascio di nuove concessioni o di rinnovo e, relativamente alle concessioni in
atto, dietro documentata istanza del titolare della concessione, con
provvedimento dell'autorità concedente, emesso previo accertamento della
sussistenza delle condizioni sopraspecificate. 7. Per gli usi indicati alla
lettera g) dell'art. 1 del presente decreto legislativo il canone attualmente
applicato è ridotto della metà. 8. Per gli usi irrigui il canone, come
rideterminato ai sensi del comma 1, è ridotto della metà, qualora sia previsto
l'obbligo di restituire le colature e i residui d'acqua. 9. A decorrere dalla
data di applicazione dei nuovi importi dei canoni di concessione previsti dal
presente articolo cessano gli effetti delle disposizioni di cui al testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche ed
integrazioni che dispongono riduzioni della metà dei canoni qualora il
concessionario si obblighi a restituire le colature o i residui d'acqua] (18).
(17) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato. (18) Abrogato dall'art. 32, L. 5 gennaio 1994, n. 36, riportata al
n. A/XXXI.
7)Dalla Legge n. 36 ( Legge Galli ) :
A) Disposizioni generali
1. Tutela e uso delle risorse idriche § 1. Tutte le acque superficiali e
sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e
costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di
solidarietà.
18. Canoni per le utenze di acqua pubblica. § 1. Ferme restando le esenzioni
vigenti, dal 1ø gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua
pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (22), e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo
per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti: a) per ogni modulo di
acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le colature ed i
residui di acqua sono restituiti anche in falda; b) per ogni ettaro, per
irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca
tassata, lire 640; c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano,
lire 3 milioni; d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire
22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il
canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle
acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo
produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche
qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo
12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (23), convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano
limitatamente al canone di cui alla presente lettera; e) per ogni modulo di
acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree
destinate a verde pubblico, lire 500.000; f) per ogni kilowatt di potenza
nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso
idroelettrico lire 20.467. E' abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991,
n. 9 (19), e successive modificazioni; g) per ogni modulo di acqua ad uso
igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e
servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi,
industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo
tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per
tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000. 2. Gli
importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000
per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso
industriale.
8) Dalla Legge n. 37 ( Legge Galli - 5/01/94 ) :
Art. 8
1. All'articolo 6 del citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni
che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai
comuni, dai consorzi di comuni, dalle province, dalle regioni o dalle comunità
montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi
territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di
valorizzazione o di tutela ambientale.
Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, ai soggetti titolari
di programmi di cui ai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione
dell'ambiente.
Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il profilo
dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi
di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in
conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle
direttive di cui all'articolo 2, ove emanate. L'approvazione dei programmi di
intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle
domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui
all'articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle
coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche
demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.
Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi
del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di
determinazione del canone di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive
modificazioni.
Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo
possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o a consorzi
forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano
attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una
durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo. Gli interventi
devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla
concessione".
9) Dal D.P.C.M. 4 marzo 1996:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g),
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono definiti in conformità a quanto
indicato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche,
per la disciplina dell'economia idrica;
b) le metodologie generali per la programmazione delle relazioni utilizzazione
delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle
risorse idriche;
c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua
per il consumo umano di cui all'art. 17;
d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del
piano regolare generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla
legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su
scala di bacino salvo quanto previsto all'art. 17;
e) le direttive ed i parametri tecnici per l'individuazione delle aree a rischio
di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di
acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascuno ambito
territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, nonché i criteri e gli
indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di
accumulo per usi diversi da quello potabile;
ALLEGATO
1.2 Oggetto del censimento
Il censimento delle risorse idriche consiste nell'acquisizione, elaborazioni e
pubblicazione dei dati raccolti dalla rete di rilevamento sistematico e di
misura del Servizio Idrografico e Mareografico, dalle Regioni, dalle Autorità
di Bacino o da altri enti.
Attesa la natura di dette rilevazioni e la necessità di disporre nel breve
periodo alcuni dati fondamentali, è opportuno prevedere due fasi di
rilevamento.
In prima fase occorre rilevare i dati su:
a) Idrologia e idrografica
· precipitazioni - orarie (eventi estremi), giornaliere, mensili;
· livelli idrometrici - orari (eventi estremi), giornalieri mensili;
· scale di deflusso;
· portate - orarie (eventi estremi), giornaliere, mensili;
· trasposto solido per gli aspetti connessi con le variazioni morfologiche dei
corsi d'acqua:
b) Prelievi e derivazioni
Tutte le concessioni ed i prelievi in atto (pozzi, sorgenti, grandi e piccole
derivazioni). Ai fini della quantificazione dei volumi estratti e dalla loro
distribuzione nel tempo (art. 7 Decreto Legislativo 275/93), devono essere
acquisiti i seguenti dati.
· caratteristiche delle opere di captazione;
· portate estratte medie e massime;
· distribuzione temporale dei prelievi:
· i prelievi da pozzo, i livelli statici e dinamici e le curve caratteristiche
(q, abbassamento) dei pozzi stessi.
2. DIRETTIVE GENERALI E DI SETTORE PER LA DISCIPLINA DELL'ECONOMIA (art. 4,
comma 1, lett. a) della legge 5 gennaio 1994, n. 36)
Per economia idrica deve intendersi la gestione ottimale delle risorse idriche,
censite secondo le direttive di cui al cap. 1, al fine di conseguire la massima
efficienza ed efficacia d'uso, tenuto conto della loro reale disponibilità nel
tempo e nello spazio e delle situazioni di concorrenzialità tra usi diversi.
Le risorse che formano oggetto della economia idrica di un bacino, e la cui
utilizzazione va disciplinata, sono:
· le risorse già disponibili (utilizzate e non);
· le risorse potenzialmente disponibili attraverso la attivazione di nuove
captazioni, il trasferimento da altri bacini, il riutilizzo di acque trattate.
Per usi delle risorse idriche si intendono sia quelli che ne presuppongono il
prelievo (usi civili, irrigui, industriali, idroelettrici, etc.) sia quelli che
consistono in attività svolte nel corpo idrico (navigazione, balneazione,
pesca).
home
8) Dal D.Lgs. n. 112 ( 31/03/98 ) :
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59.
TITOLO III - Capo IV -
89. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali. - 1. Sono conferite alle
regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (108), tutte le funzioni non espressamente indicate
nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni
relative: a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche
di qualsiasi natura; b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo
91, comma 1; c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (109) e al regio decreto 9 dicembre 1937,
n. 2669 (109), ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti
all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area
demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente
sul regime dei corsi d'acqua; d) alle concessioni di estrazione di materiale
litoide dai corsi d'acqua; e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e
pertinenze dei laghi; f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree
fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (106);
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (109); h) alla
programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa
delle coste e degli abitati costieri; i) alla gestione del demanio idrico, ivi
comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua
pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla
tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di
concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo; l) alla nomina di
regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti
debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base
dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
9) Dalla Deliberazione della Giunta Regionale ( 24/03/98 ) :
LA GIUNTA REGIONALE
.
Ritenuto che l'escavazione di pozzi e l'emungimento di acque sotterranee cori
finalità esclusiva di abbassamento della falda freatica si configurino come
derivazioni senza uso, e che pertanto a tali casi non sia da applicare la
normativa sulle acque pubbliche di cui al r.d. 1775/1933;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie, approvato con r.d. 523/1904;
Vista la relazione "Direttive per la semplificazione procedurale di
interventi finalizzati al controllo dell'innalzamento della falda freatica"
predisposta dal Dirigente proponente ed allegata al presente atto di cui
costituisce parte integrante;
Dato atto delle valutazioni espresse dal Dirigente del Servizio proponente che
al riguardo:
propone l'adozione delle predette direttive;
ritiene che le stesse possano costituire norme di riferimento per gli Uffici
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del
comma 32 dell'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127;
all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
recepite le premesse
1. di approvare i criteri e le indicazioni contenute nel documento
"Direttive per la semplificazione procedurale di interventi finalizzati al
controllo dell'innalzamento della falda freatica" che fa parte integrante
della presente deliberazione;
2. di adottare le predette direttive quale normativa di riferimento per gli
Uffici del Genio Civile;
3. di stabilire che, per analogia, lo scavo dei pozzi e l'emungimento di acque
col solo fine di bonifica di falde inquinate senza uso dell'acqua, attuato su
prescrizione e sotto controllo di Enti pubblici, non sono soggetti
rispettivamente ad autorizzazione e concessione di derivazione;
4. di pubblicare il presente atto e l'allegato documento "Direttive per la
semplificazione procedurale di interventi finalizzati al controllo
dell'innalzamento della falda freatica" sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
.
Premesse
Attesa la peculiarita' della situazione (e l'assoluta necessità di semplificare
"ove possibile" l'e procedure per l'attuazione degli interventi),
nella specifica fattispecie (così come nel caso di interventi per là bonifica
della falda) l'escavazione di pozzi e l'emungimento di acque non dovranno essere
assoggettati alle lunghe procedure istruttorie di cui al t.u. 1775/1933 e al
pagamento di canoni (legge 36/1994), dal momento che non sono finalizzati a
"derivare e utilizzare" (art. 2 del t.u.) acque pubbliche; tali
interventi, infatti, non comportano un "uso" dell'acqua ma hanno
soltanto fini idraulici di trasferimento d'acqua da un corpo idrico (falda) ad
un altro (fiume, canale, fognatura), con l'obiettivo ultimo "di pubblico
generale interesse" di controllo dell'innalzamento della falda.
Tutto ciò premesso, con la presente. direttiva si intende regolamentare in
forma semplificata l'escavazione di pozzi, l'emungimento di acque sotterranee,
lo scarico in fognatura e lo scarico in corpi idrici superficiali aventi
esclusivamente valenza di interventi ìdraulici per il controllo
dell'innalzamento della falda freatica, da un lato fissando dei criteri tecnici
di attuazione degli interventi di che trattasi, dall'altro definendo le
procedure amministrative per portarli a compimento.
3. PROCEDURE
L'escavazione di pozzi e l'emungimento di acque sotterranee finalizzati al
controllo dell'innalzamento della falda freatica, senza uso dell'acqua, non sono
soggetti alle procedure di autorizzazione e concessione di derivazione previste
dal t.u. 1775/1933 per le motivazioni indicate nelle premesse; l'emungimento, di
conseguenza, non è soggetto a canone.
Ai soli fini di bilancio idrico, i titolari di sistemi di emungimento e scarico
di cui alla presente direttiva dovranno installare sulla condotta della pompa un
contatore volumetrico e comunicare alla Provincia la lettura dei volumi emunti
nell'anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo; tale comunicazione non si
configura peraltro come denuncia della quantità d'acqua prelevata ai sensi
della L. 319/1976, dal momento che l'emungimento non è finalizzato ad
"approvvigionamento idrico".
10) Dalla L.R. n. 21 / 98 :
Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti
territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36
"Disposizioni in materia di risorse idriche"
Articolo 2
5. Il piano degli usi delle acque e' fondato sulla conoscenza delle
caratteristiche delle risorse idriche di ogni bacino idrografico e individua:
a ) la disponibilita' della risorsa idrica attraverso
una corretta quantificazione e caratterizzazione
idrogeologica;
b ) la qualita' chimica e biologica della risorsa
idrica in relazione ai carichi antropici;"
c ) gli usi attuali;
d ) le caratteristiche delle risorse idriche;
e ) la situazione geomorfologica;
f ) il quadro di riferimento per i provvedimenti
relativi alla disposizione delle risorse idriche,
all ' arbitraggio tra gli usi concorrenti e alla
disciplina degli usi civili e produttivi;
g ) le parti di bacino idrografico da sottoporre a
recupero ambientale;
h ) la disciplina del regime delle concessioni e delle autorizzazioni relative
all' uso dell'acqua,dettando i parametri per gli atti di assenso ed
identificando, anche ai fini della loro eventuale revoca, le concessioni
caratterizzate da scarso rapporto tra risorsa idrica consumata e produzione
economica, tenendo conto anche delle compatibilita' ambientali generali.
11) Dal D.Lgs. n. 152 / 99 :
Capo II -Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico
Articolo 22 (Pianificazione del bilancio idrico)
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli
obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle
acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire
un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio
del bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle
priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni,
delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di
ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili
con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Le autorità competenti al rilascio delle concessioni di derivazione ed alla
vigilanza sulle stesse trasmettono alle autorità di bacino competenti ogni
informazione utile in merito alla gestione della concessione evidenziando i
particolare le effettive quantità derivate e le caratteristiche quantitative e
qualitative delle acque eventualmente restituite. Le autorità di bacino
provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'ANPA secondo le
modalità di cui all'articolo 3 comma 7.
4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri
competenti e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le linee guida per
la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il
censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso
vitale.
5. Tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono regolate dall'autorità concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi
idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio
1989, n. 183, e dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36
senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale
di concessione
6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità concedenti, a seguito del
censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico
provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o
limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta
salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
Articolo 23 (Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775)
1. Il comma 1 bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275 è sostituito dal seguente:
1 bis.) Le domande di cui al comma 1 relative sia alle grandi sia alle piccole
derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente
interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione,
comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla
compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e,
anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine
senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in
senso favorevole".
4. L'articolo 17 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775 è così sostituito:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi 3 e 4,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è vietato derivare o utilizzare acqua
pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità
competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione
competente dispone l'immediata cessazione dell'utenza abusiva ed il
contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle
leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare
tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo
non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n.689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non
corrisposti".
7. Il comma 1 dell'articolo 21 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, come
modificato dal comma 1 dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è
sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto disposto al comma seguente, tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, ad eccezione di quelle
di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto
dall'art.36 della legge del 24 aprile 1998, n.128 e relativi decreti legislativi
di attuazione della direttiva 96/92/CE, non può eccedere i trenta anni ovvero
quaranta per uso irriguo.";
12) Dalla Legge n. 290 (1999 ) :
Art. 2. - Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge n. 507
del 1994.
1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584, e' riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o
concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di
accoglimento della relativa domanda. Le regioni adottano, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati
alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze
minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1 luglio 1995.
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